I patti di famiglia

Cos’è

Nel 2006 è stato introdotto nel nostro ordinamento il “patto di famiglia”.

Si tratta della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l’azienda o le quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità.

E’ una novità importante nel sistema del diritto successorio: nel nostro Paese è infatti piuttosto diffusala presenza di imprese a carattere “familiare”.

Pur incidendo notevolmente sulla sostanza della successione testamentaria dell’imprenditore, il patto di famiglia è un contratto tipicamente tra vivi, che comporta il trasferimento immediato dell’impresa di famiglia.

Caratteristiche

Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.

Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte).

I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura, ossia ricevendo alcuni beni al posto del denaro; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell’azienda) “sono imputati alle quote di legittima loro spettanti”, cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura eredità.

All’apertura della successione dell’imprenditore alcuni nuovi soggetti possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell’imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli): in questo caso costoro potranno chiedere ai beneficiari del patto di famiglia il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima che gli spetta per legge.

Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato:

  1. con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico;
  2. mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una “dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio”.