Società per azioni

Cos’è

La società per azioni (S.p.A.) è certamente il prototipo delle società di capitali e costituisce il principale modello di società commerciale più idonea ai grandi investimenti. 

La S.p.A. si costituisce con atto pubblico innanzi al notaio, che provvede a registrare l’atto e ad iscrivere la società nel Registro delle Imprese competente (quello in cui è posta la sede sociale). Le società di capitali infatti vengono ad esistenza solo se la società venga iscritta presso il Registro delle Imprese a cura del notaio.

Per la sua costituzione è richiesto un capitale minimo di 50.000 euro, di cui almeno il 25% del capitale sociale (pari a 12.500 euro) deve essere versato in banca e di ciò si deve dar conto nell’atto costitutivo. Per determinate società la legge prevede un capitale minimo più elevato, in relazione alla peculiarità dell’attività svolta (è il caso delle società di intermediazione mobiliare o delle società bancarie o finanziarie).

Nel caso in cui la società nasca con un unico socio deve essere versato l’intero importo del capitale sociale.

Le società per azioni possono essere di due tipi: aperte, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate e con azioni diffuse) e chiuse, che non vi fanno ricorso. Nelle società chiuse il controllo contabile può essere affidato, in forza di specifica clausola statutaria allo stesso collegio sindacale; nelle società aperte invece il controllo contabile spetta per legge necessariamente ad una società di revisione.

Non è necessario che la partecipazione al capitale della società corrisponda ai conferimenti di ciascuno: i soci possono ad esempio liberamente decidere di “premiare” con una partecipazione maggiore un socio di cui reputano strategica la partecipazione o fondamentale l’apporto eseguito.

Caratteristiche

Le due caratteristiche fondamentali sono la responsabilità limitata di tutti i soci e la divisione del capitale in azioni.

La società, infatti, fa fronte alle spese e ai debiti solo con il proprio patrimonio, vale a dire con il proprio capitale e in generale con le proprie risorse economiche. I soci non sono tenuti a pagare i debiti con i propri beni personali e non sono obbligati a prestare i propri soldi alla società. In caso di difficoltà economiche e quindi di “insolvenza”, la società può fallire, ma i soci o l’unico socio non falliscono e perdono soltanto il valore delle proprie azioni e quindi il denaro che hanno investito per partecipare alla società.

Il capitale è suddiviso in azioni di un valore fissato nell’atto costitutivo (“valore nominale”), di solito l’importo minimo è di 1 euro per ciascuna azione. Le azioni sono quote di partecipazione liberamente trasferibili. L’emissione delle azioni è normale ma non essenziale, essendo possibile che esse non vengano materialmente emesse; nelle società quotate in borsa le azioni non possono più essere rappresentate da documenti cartacei, ma da semplici registrazioni contabili, definite “azioni scritturali” o “azioni dematerializzate”.

L’amministrazione

L’amministrazione delle società per azioni può, con le norme in vigore dal 2004, essere organizzata secondo tre modelli distinti: quello tradizionale, quello monistico (di derivazione anglosassone) e quello dualistico (di derivazione tedesca).

  1. Nel modello tradizionale, la S.p.A. è amministrata da più persone che formano il “Consiglio di Amministrazione” ma può anche essere amministrata da un amministratore unico. A volte gli amministratori non sono soci, ma persone esperte nell’amministrazione e nell’ambito dell’attività svolta dalla società. Chi firma per la società è l’amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori hanno il compito di gestire la società e la loro competenza ricomprende tutti gli atti necessari al conseguimento dell’oggetto sociale. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito nell’atto costitutivo, che però può limitarsi ad indicare un numero minimo ed un numero massimo di amministratori; in questo caso, compete poi all’assemblea ordinaria la determinazione in concreto del numero degli amministratori.
  2. Nel sistema dualistico, invece, l’amministrazione è affidata ad un consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza, che a sua volta è eletto dall’assemblea: a tali organi si applicano le specifiche norme previste dalla legge, e, in via residuale, le generali norme in tema di amministrazione e controllo. 
  3. Nel sistema monistico, l’amministrazione e il controllo sono affidati ad un consiglio di amministrazione e ad un comitato costituito al suo interno; pertanto la disciplina  relativa al funzionamento del consiglio di amministrazione è la stessa di quella prevista nel modello tradizionale, fatta eccezione per alcuni requisiti dei componenti del consiglio stesso. Al contrario il sistema di controllo è molto differente rispetto al modello tradizionale. Questo modello, di stampo anglosassone, risulta in assoluto il meno diffuso nel nostro ordinamento giuridico. 

Lorgano di controllo

Il collegio sindacale è l’organo di controllo delle società per azioni che adottano il sistema tradizionale: ad esso è demandato il compito di controllare l’amministrazione della società e di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. L’attività di controllo dei sindaci riguarda non solo il riscontro di dati puramente formali, ma anche la sostanza dell’amministrazione, senza però poter entrare nel merito della gestione degli amministratori e delle loro valutazioni di mercato.

Nelle società che adottano il sistema dualistico, il controllo sulla gestione e di legalità viene svolto dal consiglio di sorveglianza, che tra l’altro riveste anche alcune delle principali competenze dell’assemblea ordinaria (nomina dei consiglieri di gestione, esercizio della relativa azione di responsabilità e approvazione del bilancio).

Nelle società che hanno eletto il sistema monistico invero il controllo è svolto da un apposito comitato per il controllo sulla gestione eletto in seno al consiglio di amministrazione, cui spetta anche la competenza alla nomina, revoca e sostituzione e quindi con competenze ulteriori rispetto al modello tradizionale.

L’assemblea

L’assemblea, che è formata, dai soci, non ha compiti di amministrazione, ma deve riunirsi almeno una volta all’anno per approvare il bilancio. L’assemblea viene convocata dagli amministratori anche per prendere decisioni importanti ad esempio per le modifiche dello statuto o per l’aumento del capitale sociale e la relativa deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio che, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio del luogo ove la società ha sede. L’ufficio del registro delle Imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione agli amministratori che possono ricorrere al tribunale per ottenere la predetta iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

Scioglimento

La società si scioglie anticipatamente con una delibera di assemblea verbalizzata dal notaio ovvero quando ricorre una delle cause di scioglimento indicate dalla legge, quali il decorso del termine di durata, il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. 

Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione di accertamento fatta dall’organo amministrativo o della delibera assembleare in caso di scioglimento volontario.

Occorre nominare un liquidatore (in genere un ex amministratore della stessa o un esperto in amministrazione e contabilità) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro Imprese (senza alcun ulteriore atto notarile).

E’ ammessa la revoca dello stato di liquidazione da adottarsi con le maggioranze richieste per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.