Società semplice

Cos’è

La società semplice (S.s.) costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l’esercizio di attività agricola. L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese. Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.  

Caratteristiche

La società semplice è caratterizzata dalla responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Con apposito patto può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non  hanno agito in nome della società, ma il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi, altrimenti questa limitazione di responsabilità di fatto non si realizza. Qualora il pagamento del debito della società sia stato richiesto direttamente al socio, quest’ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, indicando al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).

La società semplice non è soggetta al fallimento.

Nella società semplice la legge non prevede l’assemblea dei soci; per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.

Amministrazione e rappresentanza

L’amministrazione e la rappresentanza della società spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Sono ammessi tuttavia patti contrari e i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria. E’ anche possibile riservare l’amministrazione soltanto ad alcuni dei soci.

Scioglimento

La società si scioglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei  mesi questa non è ricostituita, e per le altre cause previste dal contratto sociale.

In caso di scioglimento può essere nominato un liquidatore che provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società ripartendo il patrimonio residuo fra i soci e, al termine della liquidazione, chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.

La fase di liquidazione può essere evitata qualora, al verificarsi della causa di scioglimento, non esistano debiti sociali ed i soci decidano di ripartirsi direttamente l’eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote, anche mediante assegnazioni dei beni residui. In tale caso si potrà cancellare la società dal Registro delle Imprese contestualmente alla decisione dei soci relativa allo scioglimento della società.